Pioggia di cartelle in arrivo dall'Agenzia delle Entrate. Come difendersi o fare ricorso


Atti di riscossione, cartelle, ipoteche e fermi amministrativi


L’Agenzia delle Entrate riprenderà l’avvio degli atti di notifica a pieno regime. 50 milioni gli atti inviati. Cui 35 milioni sono atti di riscossione, cartelle, ipoteche e fermi amministrativi sospesi nel corso del 2020.

L’ente è pronta nella notifica della riscossione dei debiti verso l’amministrazione, al vaglio dei relatori una possibile sospensione delle cartelle esattoriali. Nella discussione di una proroga di 2 mesi fino al 31 marzo 2021, oppure, una finestra con scadenza al 30 aprile 2021. Le cause di instabilità politica, e vari altri aspetti economici e finanziari con il rischio di altre misure fiscali, nate al seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Sarebbe la ghigliottina sul capo dei contribuenti, famiglie, operai su cui splende la lama degli atti pronti dall’Agenzia delle Entrate. Senza l’introduzione di doverosi interventi , il rischio di creare una profonda crisi economica e sociale. Con oltre 50 milioni di atti, 34 milioni di competenza da parte dell’agenzia, con 16 milioni di entrate suddivise tra atti di accertamenti, avvisi di liquidazione delle dichiarazioni.

Senza l’introduzione di nuovi interventi di spesa, si rischia il collasso generale, tra i debiti nuovi iscritti al ruolo, debiti pregressi, scadenze Rottamazione Ter e Saldo e stralcio, da regolarizzare, oltre all’accumulo di vari debiti precedenti, futuri e presenti rischia di portare al collasso la vita delle persone, già tormentata dall’emergenza sanitaria. La macchina del Fisco si sarebbe organizzata per far fronte alle obiezioni giunte dalla Corte dei conti, per ulteriori richieste da parte della società di ricorrere al ricorso. Ha messo in moto il meccanismo della ripartenza degli atti. La tanto sbandierata “tregua fiscale” passa in secondo piano, ribaltata dalla pressione massiccia di ripristino delle attività di riscossione. Nella data del 1 febbraio 2021 vanno regolarizzate le rate scadute, bloccate nel 2020. Si attende un intervento del Mef almeno per un piano equilibrato, distinto in due fasi, con la proroga all’estensione dello stato emergenziale causato dalla pandemia, oltre ad un piano che assicuri la notifica degli atti in sicurezza. Le ipotesi fino ad ora ipotizzate, la prima la proroga delle prescrizioni degli atti, per estendere il margine di allungamento della notifica delle nuove cartelle esattoriali del 2021, che andrebbero a inglobare quelle di competenza del 2020. L’altra ipotesi è l’introduzione della Rottamazione quater, con l’inserimento di un nuovo saldo e stralcio, incluso anche un mini condono, sui carichi richiesti. Questo permetterebbe di pagare senza l’aggiunta di interessi e sanzioni, dove ci fosse un ritardo del pagamento.


Come difendersi da una cartella dell'Agenzia delle Entrate


La difesa del contribuente passa attraverso varie forme nel momento in cui la cartella diviene eseguibile. Le cartelle dell’Agenzia delle Entrate possono andare in prescrizione, cioè non si può pretendere il pagamento da parte del contribuente. La prima cosa da fare è la verifica al ricevimento della cartella esattoriale, le date sono importanti, i termini di prescrizione sono diversi per sanzioni amministrative, tributi e tasse.

1. Per le Sanzioni Amministrative il verbale di accertamento va notificato entro 90 giorni dalla data di accertamento, se i 90 giorno è festivo scade il giorno feriale dopo questo termine nulla è più dovuto.

2. In ogni caso dopo 5 anni dalla notifica del verbale va notificato l’atto di Ordinanza Ingiunzione tranne che il debitore non propone di impugnare l’atto. Nel caso di violazione del C.D.S. l’ordinanza viene emessa solo dopo il ricorso al Prefetto. Se lo ha rigettato, l’ingiunzione va emessa entro 210 giorni dalla data di ricorso, che va notificato dall’Agenzia delle Entrate entro i 5 anni successivi alla notifica dell’ordinanza di Ingiunzione o al verbale di accertamento di violazione del C.D.S. ; di 10 anni se l’Agenzia delle Entrate invece di notificare la cartella sia ricorsa al giudice.

La difesa passa attraverso questi atti:

1. Ricorso al giudice per avere l’annullamento della cartella oppure con istanza di autotutela, cioè il ricorso presentato all’Agenzia delle Entrate dove si chiede lo sgravio della somma perché non dovuta e non occorre il legale. Importante per l’autotutela non sospende i termini per presentare ricorso al Giudice se l’Agenzia non risponde nei 30 giorni previsti. E’ utile richiamare nell’istanza la normativa sulle “cartelle pazze”.

2. Se la cifra della cartella è inferiore a 1.1000,00 euro, il contribuente si può rivolgere al Giudice di Pace senza l’assistenza di un legale; se la somma è superiore è obbligo l’assistenza legale. Il Giudice di Pace con l’istanza di sgravio se accolta può gravare l’Agenzia delle spese processuali. Oggi è possibile chiedere condanna di risarcimento danni per lite temeraria.

La cartella di pagamento può essere annullata , per intero o parzialmente, dal giudice tributario qualora presenti “indizi” di nullità per vizi propri. In particolare , le causi principali possono comportare la nullità della notifica di pagamento

1.“vizio di notifica”, il mancato rispetto dei termini di decadenza

2. “vizio di motivazione, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento.

3. omessa sottoscrizione, il mancato rispetto della normativa in tema di riscossione frazionata

4. l’illecita iscrizione delle somme nei ruoli straordinari, la non conformità al ruolo e l’avvenuto annullamento dell’avviso di accertamento.

I termini per fare ricorso cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella, in caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, tributi locali, il termine di presentazione è di 60 giorni dalla notifica e ci si deve rivolgere al giudice tributario. Invece nel caso di contributi previdenziali, il termine è di 40 giorni e ci si deve rivolgere al giudice del lavoro. In caso di sanzioni amministrative il termine è di 30 giorni e ci si rivolge al giudice di pace, della zona in cui è avvenuta l’infrazione.

Nel momento in cui il contribuente, abbia già ottenuto la dilazione e stia già pagando il proprio debito e la sua situazione economica è fragile, può richiedere la rateizzazione che avrà un costo di percentuale in base agli sviluppi economici e dei tassi che l’Agenzia apporterà. All’inizio i tassi saranno bassi, e man mano lieviteranno a condizione che i pagamenti precedenti siano in regola. Il mancato pagamento di una sola rata non determina la decadenza della dilazione. Soltanto nel momento in cui non vengano versate due rate consecutive, in quel caso si perde il beneficio del rateizzo e il debito dovrà essere tempestivamente versato in un unica soluzione.


scritto da Gaetano Napolitano il 17 marzo 2021



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