Cosa succede se pago una rata del prestito in ritardo?


In una fase concitata, piena di difficoltà, con le costanti e carenti risposte, segnalate da parte dei cittadini, per soluzioni economiche finanziarie. Capita a volte, di non essere in grado di rispettare i termini di pagamento, saldare un debito o ritardare il pagamento di una rata di prestito.

Nel caso in cui, si richieda un finanziamento a banche o agenzie di credito, bisogna in primo momento, essere coscienti della porzione di prestito, che si chiede, per non incorrere in sanzioni, nel momento cui non si riesca a far fronte al ritorno del prestito, le norme giuridiche che vigilano sul finanziamento e sul prestito, tutelano sia il cittadino che l’ente creditore.

Il Decreto Legge 9 ottobre 2002 n.231, prende visione della disciplina “punitiva” per chi paga in ritardo, decidendo, salvo diverso accordo tra le parti, il termine di pagamento degli scambi commerciali sia di 30 giorni, con il ritardo pagamento, l’interesse di pagare risulti di entità più elevata rispetto al tasso di interesse legale. In breve gli interessi moratori, seguenti al mancato o ritardato pagamento, possono essere:

  • interessi legali di mora
  • interessi concordati dalle parti in sede contrattuale.

Gli interessi legali di mora” automatici” sono definiti come gli interessi semplici di mora, su base giornaliera. L’art. 3 comma 1 del D.Lgs n.231/2002 esprime:” gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento”.

L’interesse di mora è l’interesse applicato al mancato pagamento, nei termini di fornitura di beni o di una prestazione di servizi, inizia automaticamente alla conclusione del termine previsto e che si applica nel momento in cui le parti, non abbiano disposto diversamente in sede contrattuale.

Con la definizione da parte dell’art.5 del D. L. n.231/2002:” Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione”.

I dati citati seguono il percorso di incremento e decrescita, della finanza pubblica e i concetti di materia in economia, sulle proroghe e deroghe delle Leggi di Bilancio susseguite negli anni.

L’interesse di mora, per il primo semestre 2021 ha un tasso di rifermento allo 0%.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha stabilito allo 0 per cento il tasso di rifermento degli interessi da applicare a favore del creditore, nei casi di ritardi nei pagamenti negli scambi economici, avvenuti tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2021.

Gli interessi “ legali” di mora sono pari al tasso di rifermento maggiorato di 8 punti percentuali, quindi per il primo semestre 2021, il tasso di mora applicato sarà pari all’8%.

Di norma, al primo ritardo di pagamento o al primo insoluto, la banca o la finanziaria invia, un sollecito di pagamento, con cui invita a pagare entro un preciso periodo di tempo. Se durante il sollecito, il cliente continua ad essere moroso, verranno inviati altri solleciti dove saranno messe in evidenza le conseguenze relative al mancato pagamento, oltre che gli interessi di mora applicati del primo giorno di mancato pagamento fino al saldo dell’insoluto. Gli interessi di mora vengono indicati nel contratto di finanziamento e in media si aggira tra l ‘1% e il 5 %.

Oltre ad applicare gli interessi di mora, la banca o la finanziaria è tenuta a segnalare il mancato pagamento ai SIC, i Sistemi di Informazioni Creditizie, ossia delle banche dati telematiche che raccolgono e gestiscono informazioni relative a richieste /rapporti di credito.

Gli enti partecipanti banche o società finanziarie, su base volontaria, forniscono ai SIC i dati relativi ai rapporti di credito della propria clientela, per contro, vi accedono per conoscere la storia creditizia, andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto, di chi ha richiesto un finanziamento. Il CRIF ( Centrale Rischi Finanziari) è il società che gestisce la situazione debitoria dei cittadini, la cui segnalazione avviene di norma, in un periodo tra i 30 e i 60 giorni dal mancato pagamento della rata. La cancellazione, avviene trascorsi 12 mesi se si provvede al pagamento della rata entro l’anno. Ovviamente l’iscrizione, in questi sistemi informatici di controllo può comportare ripercussioni in negativo su un’eventuale nuova richiesta di prestito, in quanto prima di concedere un finanziamento le banche sono solite chiedere informazioni sullo stato di solvenza del richiedente.

Se oltre i solleciti la rata non viene pagata e non si pagano neanche le successive, l’istituto finanziario può richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione dell’intera somma erogata. Se non si è in grado di restituire quanto dovuto, lavoratori dipendenti e pensionati possono ottenere la liquidità necessaria richiedendo la Cessione del Quinto dello stipendio o della pensione. Sicuramente se non si ha la busta paga o la pensione, la banca può chiedere il pignoramento di beni mobili o immobili di priorità, anche conti correnti, buoni fruttiferi, case e auto. Nel caso che dopo la concessione del prestito si diventi nullatenenti e non si riesca a saldare il debito, in futuro sarà impossibile ottenere un ulteriore finanziamento.

Fortunatamente una soluzione esiste che permette di non incorrere mai in un ritardo di pagamento, con l’ausilio della Cessione del Quinto.

Con esso la restituzione del finanziamento avviene direttamente a cura dell’amministrazione di appartenenza, tramite automatiche trattenute mensili in busta paga o sulla pensione. Con questo metodo, non c’è il rischio di dimenticarsi di pagare una rata, per questo motivo, di essere segnalati come cattivi pagatori.

Inoltre la Cessione del Quinto può essere richiesta anche da chi ha avuto precedenti ritardi di pagamento o si è segnalati come cattivo pagatore, dà la garanzia da parte della busta paga percepita mensilmente o dall’importo della pensione. Ovvio che l’ipotesi di realizzazione del finanziamento viene valutata caso per caso , prendendo in considerazione di vari fattori, quali possono essere l’anzianità lavorativa o l’età anagrafica, ma in ogni caso aver avuto precedenti segnalazioni non influisce sull’analisi.

La caratteristica della Cessione del Quinto è essere un finanziamento sempre sostenibile, con il tasso fisso, con rate che non possono mai superare un quinto il 20% dello stipendio netto o della pensione netta. Il tutto per garantire al richiedente un importo residuo mensile idoneo e dignitoso. L’ausilio dell’assicurazione è sempre inclusa, a tutela sia del richiedente che del suo nucleo familiare.  



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