Cessione del quinto: Cosa succede in caso di licenziamento o dimissioni del lavoratore?


Durante il 2020 molte aziende , hanno subito un forte calo di produzione, la crisi economica creata dalla pandemia , ha costretto alcune aziende a chiudere, in altri casi le aziende hanno richiesto delle proroghe per permettere i propri lavoratori di accedere alla Cassa Integrazione. Purtroppo, in altre circostanze sono state costrette a licenziare.

Per i lavoratori che non hanno tutela del contratto a tempo indeterminato, viene naturale, fare richiesta di un prestito, per ovviare alle proprie necessità quotidiane. Per chi invece, ha perso il lavoro e già aveva fatto richiesta di prestito, cosa succede ?

Una forma di prestito garantito come la cessione del quinto, è la misura in cui non viene specificato il motivo alla base del prestito. Il quinto del proprio stipendio viene ceduto ogni mese come rata, per il pagamento del finanziamento richiesto, che non deve essere pagato dal richiedente, ma viene versato dal datore di lavoro. Le tutele che spettano al soggetto che eroga il finanziamento, il solo contratto a tempo indeterminato non rappresenta una garanzia solida per l’Istituto di credito o della banca, il prestito concesso deve essere tutelato fino alla fine del finanziamento, in virtù che si verifichi il fatto che il lavoratore venga licenziato , si dimetta o la perdita di lavoro per il fallimento da parte dell’azienda.

Per questo motivo, sono necessarie delle misure di prevenzione in più:

  • nel momento in cui viene concessa la cessione del quinto al lavoratore, è pertanto obbligatorio stipulare anche una polizza assicurativa, chiamata polizza rischio impiego;
  • l’assicurazione servirà a coprire eventuali debiti in caso di pagamenti insolventi da parte del soggetto che ha richiesto il prestito.

Un’ altro vincolo è rappresentato dal TFR maturato dal lavoratore , esso permette al finanziatore di tutelarsi. Il lavoratore potrà decidere che il TFR risulti a favore dell’ente che ha vincolato il prestito ricevuto. E’ un esempio il caso in cui, i lavoratori che scelgono di mettere il proprio TFR in un fondo pensione e non di lasciarlo all’azienda, in questo caso, nell’ipotesi di licenziamento il TFR non può essere toccato dal finanziatore del prestito, poiché i fondi pensione non sono pignorabili.

La prima forma di garanzia per tutelarsi in caso di emergenza, dalla perdita di lavoro, è la polizza assicurativa sottoscritta nel momento della richiesta del prestito. Ci sono apposite assicurazioni che hanno validità anche nel licenziamento senza giusta causa, essa è la tutela non solo per la banca ma anche per il lavoratore, per non rischiare sanzioni e procedure civili. Le rate mensili, infatti, vengono versate dall’azienda, nel caso di cessione del quinto dello stipendio, il datore di lavoro estinguerà il prestito con un versamento finale, trattenendo il debito dal TFR.

La situazione cambia nel caso in cui si verifichi un licenziamento senza giusta causa:

  • in questo caso il proprio TFR non potrà essere utilizzato per pagare le rate del prestito rimaste insolute, ma sarà l’assicurazione che si dovrà occupare dell’estinzione e dunque del saldo del prestito;
  • nel momento in cui si sottoscriverà la polizza assicurativa, si consiglia di assicurarsi che preveda la copertura nel caso in cui si dovesse perdere il lavoro senza giusta causa.

Nel caso si decida di dare le dimissioni, indipendentemente dalla motivazione, ovviamente dato che non esiste più una busta paga da cui detrarre la somma per la restituzione del prestito da parte del dipendete o lavoratore, per scongiurare l’insolvenza, ecco la motivazione che la cessione del quinto prevede una garanzia di vincolo. E’ da ricordare che a seguito delle dimissioni o nel caso di un nuovo contratto, il prestito può essere estinto in una situazione di continuità, senza ci siano segnalazioni di tipo creditizio.


Cessione del quinto dopo  le dimissioni


  • Il debito della cessione del quinto è superiore al TFR, il dipendente è ancora debitore nei confronti della compagnia assicurativa. E’ questa ad estinguere il debito con la banca, rivalendosi sull’ex dipendente, che è tenuto a pagare fino ad esaurimento del debito stesso.
  • Il debito della cessione del quinto è inferiore al TFR, il dipendente subirà da parte dell’assicurazione un pignoramento di una parte dello stipendio, a garanzia del rimborso. Non sussiste più, pertanto, una situazione di vincolo con l’istituto di credito.

Nel caso che il debitore non trova, subito un altro lavoro, invece, deve concordare un piano di rientro del debito con la banca o la finanziaria che avevano concesso il prestito. In questo caso se il debitore non ha abbastanza denaro e la condizione di disoccupazione dura per almeno sei mesi, si può fare un accordo di “saldo e stralcio”, con il quale si può estinguere il debito pagando una piccola percentuale dello stesso. Se la persona trova un altro lavoro in tempi brevi, il rimborso della cessione del quinto riprende da dove era rimasto. L’istituto di credito notifica il debito al nuovo datore di lavoro, che si impegna a trattenere e a rimborsare le rata. L’importo della rata rimane lo stesso della cessione originaria, a meno che la rata non sia superiore al quinto del nuovo stipendio netto. Se il nuovo stipendio è inferiore a quanto si percepiva durante, il lavoro precedente si potrà richiedere una riduzione della rata.

Nel caso di fallimento dell’azienda , il lavoratore non ne è il diretto responsabile, di conseguenza le rate della cessione del quinto vengono saldate dalla società assicurativa. In cui caso di lavoratore segnalato come cattivo pagatore , l’assicurazione può esercitare i propri diritti sul lavoratore. Quindi prima di farne richiesta, si consiglia di valutare tutta una serie di elementi, in modo particolare di essere nelle condizioni di poter restituire il prestito. Se si conosce la situazione economica dell’azienda, nel caso navighi in uno stato di produzione negativo o pessimo, sarebbe meglio evitare o nella migliore delle ipotesi avere delle tutele economiche salde. Nel caso in cui, il lavoratore abbia ottenuto la cessione del quinto dello stipendio e l’azienda per cui lavora, che si occupa del versamento delle rate,nel momento in cui l’azienda muore, certo è che il licenziato non ha causa, per questo motivo il rimborso del finanziamento sarebbe a carico della compagnia assicuratrice. Esistono dei casi in cui l’assicurazione può rifiutarsi di pagare il debito contratto dal lavoratore:

  • nel caso in cui il lavoratore è presente nelle banche dati del Crif e viene indicato come cattivo pagatore
  • nel caso in cui l’assicurazione può rivalersi sul lavoratore per il risarcimento che ha corrisposto al suo posto
  • nel caso in cui il lavoratore ha trovato un nuovo impiego, di conseguenza deve pagare la società assicurativa per il premio che è stato pagato.

scritto da Gaetano Napolitano il 17 marzo 2021


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